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Muro di confine: su chi gravano le spese di rifacimento? Piante o alberi nei pressi del confine…

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08-06-2021

Muro di confine: su chi gravano le spese di rifacimento? Piante o alberi nei pressi del confine…

Muro di confine: su chi gravano le spese di rifacimento? Piante o alberi nei pressi del confine…

La risposta al quesito si risolve applicando alcune norme del codice civile che disciplinano il regime delle spese per le riparazioni del muro comune di confine e la distanza delle piante o alberi posti lungo il confine stesso quando vi sia un muro divisorio fra le due proprietà.

Per quanto riguarda il primo aspetto, vale a dire quello delle riparazioni del muro comune e della relativa ripartizione spese, si deve far riferimento all’articolo 882 cod. civ. che, al primo comma, testualmente recita: «Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti». La legge, quindi, stabilisce che, di norma, questo genere di spese debba essere diviso a metà presumendosi che la comunione del muro suddetta sia al 50% e che entrambi i proprietari vantino sui rispettivi terreni e fabbricati un diritto di proprietà. Tuttavia, laddove gli interventi suddetti siano cagionati dall’incuria o comunque dal fatto proprio di uno dei due comproprietari del muro, allora sarà il vicino negligente a doversi far carico dell’intero importo per le riparazioni resesi necessarie.

L’unica possibilità legittima di sottrarsi alla propria parte di spese sarebbe, per il vicino, rinunciare alla comunione del muro in questione, fermo restando che la rinunzia non libera il rinunziante dall’obbligo delle riparazioni e ricostruzioni a cui abbia dato causa col fatto proprio.

Per quanto concerne, invece, l’apposizione da parte del vicino dell’aiuola contro il muro di confine contenente piante la cui altezza supera quella del muro medesimo, sempre il codice civile disciplina la distanza minima dal confine di piante e alberi.

In particolare, dopo aver rimandato in prima battuta alle distanze stabilite dai regolamenti o dagli usi locali e, se entrambi non dispongono, a quelle direttamente fissate dalla normativa in questione, si sancisce espressamente che le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

L’art. 894, invece, afferma che «il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti».

Nel caso di specie, il lettore potrà mettere in mora per iscritto il vicino invitandolo a eseguire i necessari lavori di rifacimento dell’intonacatura e di apposita guaina di impermeabilizzazione della parte di muro spettante a quest’ultimo avvisandolo che, in caso contrario, agirà nelle competenti sedi per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla sua proprietà e l’esecuzione forzata dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi.

 



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