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Proposta di acquisto subordinata (o condizionata) al mutuo: tutto quello che c’è da sapere

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29-09-2021
Proposta di acquisto subordinata (o condizionata) al mutuo: tutto quello che c’è da sapere

Acquistare una casa è un impegno finanziario che non tutti si possono permettere; di conseguenza, spesso si procede all’acquisto associando il momento del passaggio di proprietà all’accensione di un mutuo. Si tratta della proposta di acquisto immobiliare condizionata al mutuo.

Che cos’è una proposta di acquisto condizionata

La proposta di acquisto condizionata al mutuo si dice tale poiché in essa viene inserita una condizione sospensiva. Ciò è regolamentato dall’articolo 1353 del Codice Civile, secondo cui si può stipulare un contratto ponendo come condizione la sua eventuale risoluzione in caso di avvenimento futuro incerto. Nel caso dell’acquisto di un immobile, l’avvenimento cui si subordina il contratto è l’ottenimento del mutuo:

  • se questo viene concesso, è possibile procedere all’acquisto;
  • se il mutuo non viene accordato, invece, la procedura di acquisto è sospesa.

In altre parole, quando si vuole acquistare una casa ma non si ha la liquidità per farlo, si può effettuare una proposta di acquisto inserendo una clausola sospensiva che porti alla risoluzione dell’accordo qualora il mutuo non venga concesso. Una simile soluzione libera da onerose conseguenze sia il venditore, che in caso di mancata compravendita si troverebbe a dover intentare cause legali, sia il compratore, che in caso di mancata erogazione del mutuo dovrebbe sostenere una spesa per lui impossibile.

Clausola sospensiva: come procedere

Nel caso di proposta di acquisto subordinata all’ottenimento del mutuo, la prassi vuole che, nel modulo della proposta, si indichi esplicitamente la clausola sospensiva e una data entro la quale chi acquista può verificare l’avvenuto o mancato avveramento della clausola. Entro tale data l’acquirente deve comunicare all’agente immobiliare se il mutuo sia stato concesso o meno, in modo che il contratto possa diventare effettivo (o meno).

Secondo la legge, se questa clausola non si avvera, ossia il richiedente non ottiene il mutuo, il contratto preliminare deve essere risolto con l’obbligo della restituzione della somma di denaro anticipata dal compratore e, se l’acquisto dell’immobile è gestito da un’agenzia immobiliare, l’agente non matura il diritto alla provvigione.

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