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Sconto IMU 2021: tutti i casi possibili

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09-02-2021
Sconto IMU 2021: tutti i casi possibili

Sono 4 le ipotesi previste dal legislatore in cui si ha diritto a pagare l’IMU 2021 con uno sconto del 50% della base imponibile 

 

Con la novità dello sconto IMU del 50% per i pensionati esteri, introdotta dalla legge di bilancio 2021, da quest’anno d’imposta, si allargano le casistiche in cui il legislatore prevede il risparmio d’imposta. 

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2020 è introdotta la nuova IMU la quale accorpa la vecchia IMU e la vecchia TASI (tassa sui servizi indivisibili). 

Esenzione IMU 2021 abitazione principale 

Come per la vecchia imposta anche per la nuova è prevista esenzione per l’abitazione principale (di categoria catastale non di lusso) e relative pertinenze (nel limite massimo di tre ciascuna appartenente a categoria catastale C/2, C/6 e C/7). 

Per l’abitazione principale di lusso (categoria A/1, A/8 ed A/9) e relative pertinenze, invece, l’IMU è dovuta con aliquota ridotta e con applicazione di una detrazione di 200 euro. 

Lo stesso legislatore, per immobili diversi dall’abitazione principale (definita come quella in cui si ha residenza e dimora abituale), tuttavia, prevede, al verificarsi di determinate condizioni, un risparmio d’imposta, nella forma dello sconto del 50%. 

Sconto IMU 2021 del 50%: un riepilogo dei casi 

In dettaglio, a seguito della novità di cui in premessa, per l’anno 2021, le ipotesi in cui spetta la riduzione al 50% dell’IMU, risultano essere le seguenti: 

  • fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico 
  • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati 
  • unità immobiliari (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che: 
  • il contratto di comodato sia registrato all’Agenzia delle Entrate 
  • e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato (il beneficio, tuttavia, si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) 

 

  • per una e una sola unità immobiliare a uso abitativo, a condizione che non sia locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione, diverso dall’Italia 
IMU




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