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Superbonus per demolizione e ricostruzione anche se non è prima casa

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09-10-2020
Superbonus per demolizione e ricostruzione anche se non è prima casa

In tema di superbonus del 110% nulla osta, in concorrenza di tutti i requisiti di legge, che la fruizione sia possibile anche per interventi di demolizione e ricostruzione di un'unità immobiliare non destinata a prima casa.

Non conta nemmeno che tale destinazione sia futura e successiva ai suddetti interventi di ristrutturazione edilizia.

Ai fini della fruizione del superbonus, tanto per interventi di efficientamento energetico, tanto per quelli di riduzione del rischio sismico, ciò che conta è che si tratti al massimo della seconda unità immobiliare a destinazione abitativa in proprietà del contribuente che ne vuole usufruire.

Questa, in sintesi, la conclusione cui è giunta l'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali nella risposta ad interpello n. 455 del 7 ottobre 2020.

 

Superbonus, demolizione ricostruzione: la domanda del contribuente

Con apposita istanza d'interpello un contribuente spiegava di avere acquistato un'abitazione indipendente e che sulla medesima aveva intenzione di effettuare interventi di ristrutturazione edilizia, più nello specifico di demolizione e ricostruzione, con sagoma e volumetrie differenti.

Precisava che al termine delle opere il nuovo immobile avrebbe avuto una classe energetica migliore, salendo dall'attuale F alla A, quindi di più di due classi, e allo stesso modo avrebbe migliorato classe di rischio sismico.

Specifica infine che al termine delle opere avrebbe fissato la residenza avendola acquistata come prima casa. Chiedeva dunque se in ragione di ciò, sussistendo i requisiti di cui all'art. 119 del decreto Rilancio (salto di doppia classe, ecc.), avrebbe potuto fruire del superbonus del 110% sia in relazione all'efficientamento energetico che per la riduzione del rischio sismico.

Superbonus, demolizione ricostruzione: ok fino a due unità immobiliari

Il cuore della questione riguardava dunque il fatto che si trattasse di prima casa di abitazione.

Per l'Agenzia delle Entrate, ciò è del tutto indifferente. L'ente ha ricostruito gli istituti della ristrutturazione edilizia, anche alla luce delle novità introdotte nel decreto Semplificazioni, ha ribadito che demolizione e ricostruzione, che tali sono considerate, possono usufruire del superbonus del 110% in concorrenza di tutti gli altri requisiti.

All'uopo hanno richiamato e quindi ribadito quando specificato nell'arcinota e sempre citata circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020

Pure sul punto della distinzione tra prima casa / seconda abitazione ciò che dice l'Agenzia non è nuovo. È però importante metterlo in evidenza, perché spesso ci si pone il dubbio. Colpa, forse, della prima formulazione del decreto Rilancio, che faceva riferimento all'abitazione principale escludendo altre tipologie di immobili.

Riguardo a questo aspetto, l'Agenzia, semplicemente riprendendo il chiaro disposto di cui al decimo comma dell'art. 119 d.l. Rilancio ha specificato che «possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio».

Che sia prima o seconda casa è indifferente, l'importante è che si tratti immobili detenuti «dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari […]». Niente superbonus per demolizione e ricostruzione dell'edificio, dunque.

In questo contesto oggettivo e soggettivo, in generale e nel caso di specie dando per esistenti tutti gli altri requisiti prescritti dalla normativa in materia di superbonus, l'Agenzia delle Entrate ha risposto all'interpello affermando che «si ritiene che sia possibile fruire del Superbonus per interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio a prescindere dalla condizione che lo stesso venga adibito ad abitazione principale, atteso che tale condizione come sopra precisato non è più richiesta ai fini del Superbonus».

 





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