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“Entro e non oltre” Non riesco ad andare in atto per il giorno stabilito! Ora cosa succede? Perdo tutto?

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08-03-2021
“Entro e non oltre” Non riesco ad andare in atto per il giorno stabilito! Ora cosa succede? Perdo tutto?

Nel percorso che va dalla proposta fino all’atto definitivo di compravendita, tra gli aspetti che bisogna tenere in considerazione, sicuramente elemento fondamentale sono le tempistiche. Ogni singola persona ha delle necessità che spaziano dal dover attendere l’erogazione del mutuo, ad uno spostamento imminente (vedi il caso per lavoro) o magari un lieto evento con l’arrivo di un figlio in più; in tutti questi casi il fattore tempo è determinante per impostare una giusta trattativa.

Una volta che il venditore e l’acquirente hanno concordato il prezzo, le date sono il secondo passo. Cosa dobbiamo fare a questo punto?

Bisogna tenere in considerazione le necessità di ognuna delle part; di seguito alcuni esempi:

  • Mutuo: una volta deliberato il mutuo, si ha tempo circa sei mesi (dipende poi dall’istituto di credito) per fissare la data, dopodiché bisogna rifare tutto
  • Erogazione del mutuo: farsi dire dal consulente se la banca applica il consolidamento di ipoteca (in parole semplici aspetta che l’ipoteca si sia formalizzata sulla casa) o se l’erogazione è contestuale; nel primo caso bisogna avvertire il venditore che avrà i soldi sul conto dopo due settimane o anche più. Il consulente bancario può in alcuni casi non far mettere il consolidamento (usato più che altro per imprese)
  • Rilascio/presa in possesso dell’immobile: dovete tenere in considerazione eventuali traslochi, lavori di manutenzione sul nuovo immobile, il cambio utenze (vi consiglio, per abbassare i costi e se possibile, di mettervi d’accordo sulle volture anziché su nuovo allaccio)

Questi sono alcuni esempi, ma tornando alla domanda principale, cosa incorro se stipulo oltre i termini?

Bisogna far riferimento ai termini usati durante la stesura della proposta o del compromesso:

  1. Dilatorio: con questo termine si specifica il momento prima del quale un atto, non può essere compiuto
  2. Acceleratorio: indica il momento entro il quale un atto può essere compiuto
  3. Perentorio: con questo termine si specifica una data esatta che non può essere spostata, che prescrive il compimento di un atto entro un determinato periodo di tempo (cit Tonini); se si supera tale periodo si perde la possibilità di compiere quel determinato atto, incorrendo così a penali e risarcimenti
  4. Ordinatorio: viene così detto se alla sua inosservanza, non sono previste sanzioni o effetti sfavorevoli. La funzione di questo termine è semplicemente quella di ‘ordinare’ un’attività amministrativa, indirizzandola verso determinate procedure ed esiti; perciò, il non rispetto del termine non comporta il verificarsi di decadenze e l’applicazione di sanzioni

Quindi la sola dicitura “entro e non oltre”, sul contratto stipulato, secondo il Tribunale di Roma (Trib. Roma sent. n. 6608 del 1.04.2016. / Cass. sent. n. 3645/07.) non può essere considerato perentorio, nonostante abbia una forma categorica. Le parti possono decidere di spostare di qualche giorno tale data senza incorrere in sanzioni o penali; lo si può ritenere perentorio solo se la parti per iscritto mettano in maniera inequivocabile la volontà di ritenere nullo il contratto decorso tale termine.





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