Nel percorso che va dalla proposta fino all’atto definitivo di compravendita, tra gli aspetti che bisogna tenere in considerazione, sicuramente elemento fondamentale sono le tempistiche. Ogni singola persona ha delle necessità che spaziano dal dover attendere l’erogazione del mutuo, ad uno spostamento imminente (vedi il caso per lavoro) o magari un lieto evento con l’arrivo di un figlio in più; in tutti questi casi il fattore tempo è determinante per impostare una giusta trattativa.
Una volta che il venditore e l’acquirente hanno concordato il prezzo, le date sono il secondo passo. Cosa dobbiamo fare a questo punto?
Bisogna tenere in considerazione le necessità di ognuna delle part; di seguito alcuni esempi:
Questi sono alcuni esempi, ma tornando alla domanda principale, cosa incorro se stipulo oltre i termini?
Bisogna far riferimento ai termini usati durante la stesura della proposta o del compromesso:
Quindi la sola dicitura “entro e non oltre”, sul contratto stipulato, secondo il Tribunale di Roma (Trib. Roma sent. n. 6608 del 1.04.2016. / Cass. sent. n. 3645/07.) non può essere considerato perentorio, nonostante abbia una forma categorica. Le parti possono decidere di spostare di qualche giorno tale data senza incorrere in sanzioni o penali; lo si può ritenere perentorio solo se la parti per iscritto mettano in maniera inequivocabile la volontà di ritenere nullo il contratto decorso tale termine.