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Vendere casa ereditata: è sufficiente la dichiarazione di successione? Introduzione all’accettazione dell’eredità

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11-05-2021
Vendere casa ereditata: è sufficiente la dichiarazione di successione? Introduzione all’accettazione dell’eredità

Prima di andare a parlare nello specifico dell’accettazione dell’eredità è bene fare un riepilogo generico sul diritto ereditario.

Cos’è il diritto ereditario o successorio

Il diritto ereditario è quella branca del diritto finalizzata alla regolamentazione della successione ereditaria ovvero del trasferimento del patrimonio ereditario dal soggetto defunto, detto de cuius, ai suoi diretti successori. Per patrimonio ereditario si intende come l’insieme di beni patrimoniali attivi e passivi trasmissibili che appartengono al defunto fino al momento del decesso: viene da sé, dunque, che l’eredità non solo può essere costituita da beni e crediti, ma ovviamente assorbirà anche eventuali debiti di cui il defunto risulti titolare. Il diritto ereditario è dunque costituito da una serie di disposizioni in grado di gestire ogni tipo di casistica legata all’ereditarietà in maniera perfettamente equa e regolamentata sotto il piano legale.

La successione ereditaria

La successione ereditaria che si apre al momento del decesso della persona nel luogo del suo ultimo domicilio, determina il trasferimento delle posizioni giuridiche, attive o passive, dal defunto al successore e, secondo una prima distinzione, può essere di due tipi:
a) a titolo universale con la quale l’erede subentra (in quota o per l’intero) nella totalità dei diritti e degli obblighi che non si estinguono con la morte del de cuius;
b) a titolo particolare con cui il successore, detto legatario, subentra solo in uno o più rapporti patrimoniali ben precisi e definiti del defunto.
Da una tale configurazione delle due tipologie deriva un primo fondamentale effetto che vale la pena subito di evidenziare. Chi è chiamato a subentrare in tutti i rapporti patrimoniali trasmissibili acquisisce anche gli eventuali debiti del de cuius, quindi soltanto accettando volontariamente l’eredità, assume la posizione di erede; al contrario il legatario diventa automaticamente tale dall’apertura della successione senza che sia necessaria alcuna accettazione del lascito, ricevendo in via generale solo un vantaggio dall’attribuzione patrimoniale. Il legatario non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari, gravanti solo sugli eredi in proporzione alle loro quote, anche se il testatore può prevedere per il legatario il compimento di una determinata prestazione, entro il limite comunque del valore del bene ricevuto.

Successione ereditaria: le fasi

La successione ereditaria si realizza attraverso alcuni passaggi, spesso temporalmente coincidenti, pur trattandosi di fasi cui il diritto ereditario attribuisce effetti distinti e ben definiti: essi sono l’apertura della successione che individua l’ambito spaziale e temporale del meccanismo successorio, la vocazione (dal latino “vocare”, ossia chiamare) in cui si individuano coloro che dovranno succedere in base ad un titolo che ne legittima la chiamata (il testamento o la legge), la delazione (dal latino “deferre”, ossia attribuire) con la quale è offerto e messo a disposizione dei soggetti delati (chiamati a succedere nella fase immediatamente precedente) il patrimonio del defunto.
Poiché la delazione non produce, come effetto immediato, l’acquisto dell’eredità ma solo il diritto di accettarla, occorre che i soggetti delati manifestino la loro accettazione dell’eredità nelle forme e modalità che di seguito vedremo.

Cos’è l’accettazione dell’eredità?

L’erede diventa tale con effetto dal giorno di apertura della successione solo dopo aver accettato l’eredità. L’accettazione può essere fatta espressamente, con un atto formale, o tacitamente, compiendo un atto che fa presupporre la volontà d’accettare (ad esempio, disponendo dei beni, operando su un conto corrente, etc.).  Tacita o espressa che sia, è un atto unilaterale e non recettizio (come espressione di un unico soggetto, che, per essere valida, non necessita di accettazione altrui) e non può essere parziale, ossia riguardare solo alcuni beni con esclusione di altri, né subordinato al verificarsi di una condizione o di un termine. E’ inoltre irrevocabile e non ripetibile, ossia una volta manifestata la volontà di accettare non è possibile rinunciare alla stessa eredità; deve compiersi infine entro dieci anni dall'apertura della successione o dall'avveramento di un’eventuale condizione apposta all’istituzione di erede.

Perché è necessario trascrivere l’accettazione tacita di eredità?

Chiunque desideri vendere un immobile di cui sia entrato in possesso per successione, se non ha mai accettato espressamente l’eredità, deve trascrivere l’accettazione tacita dell’eredità per garantire al suo acquirente che il suo acquisto non possa mai essere messo in discussione.
Quando si stipuli un atto di compravendita che abbia per oggetto immobili (terreni o fabbricati) che provengano da una successione, il notaio è tenuto a trascrivere l’accettazione tacita di eredità, salvo il caso in cui l’acquisto ereditario non risulti già trascritto in forza di un’accettazione espressa o tacita.
Il motivo principale per il quale è necessaria tale formalità è la tutela dell’acquirente, e dell’eventuale banca mutuante, dalla fattispecie dell’erede apparente. È, infatti, possibile che chi vende sia erede solo apparentemente e, quindi, chi acquista potrebbe subire l’azione di petizione di eredità da parte dell’erede vero ed essere tenuto, così, a restituirgli il bene. Tale rischio, però, non si realizza se viene eseguita la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità a favore dell’erede.

Se intendi vendere un immobile che ti è pervenuto per eredità e vuoi maggiori approfondimenti circa l’argomento, non esitare a contattarmi!
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